La Fattura Elettronica

 

E’ ormai noto a tutti che dal 1 gennaio 2019 decorre l’obbligo della Fatturazione Elettronica, vediamo alcuni punti fondamentali.

Che cos’è la Fattura elettronica 

La fatturazione elettronica è un sistema digitale di emissione, trasmissione e conservazione delle fatture, che permette di abbandonare per sempre il supporto cartaceo e tutti i relativi costi di stampa, spedizione e conservazione.

La fatturazione elettronica cambia radicalmente il modo in cui si compilano, inviano, ricevono e conservano le fatture.

Si tratta di un flusso di dati strutturati in formato digitale con gli stessi contenuti informativi di una fattura cartacea, ma scritto in linguaggio XML.
Niente paura, non si dovrà imparare a scrivere in codice!

Oggi la fatturazione elettronica definisce un percorso unico standardizzato grazie al Sistema di Interscambio (SdI) dell’Agenzia delle Entrate.

  1. La fattura elettronica viene compilata tramite un software di fatturazione elettronica.
  2. Viene firmata digitalmente (tramite firma elettronica qualificata).
  3. Chi emette la fattura dovrà inviarla al destinatario tramite il Sistema di Interscambio che, per legge, è il punto di passaggio obbligato per tutte le fatture elettroniche emesse verso la Pubblica Amministrazione e verso i privati.
  4. Dopo i controlli tecnici automatici, il Sistema di Interscambio provvede a recapitare il documento al soggetto destinatario.

Il Sistema di Interscambio funge quindi da snodo tra gli interessati ed ha il compito di verificare che il formato del documento sia corretto e che i dati inseriti siano completi.

Chi ha l’obbligo di emetterla

Oltre all’obbligo, già in vigore, di emissione della Fattura Elettronica verso la Pubblica amministrazione

  • Tutte le cessioni di beni e prestazioni di servizi;
  • Fatture verso Impresa e soggetto IVA (B2B) residente, stabilito o identificato in Italia;
  • Fatture verso Consumatore finale (B2C) residente in Italia.

Sono esclusi i soggetti che effettuano operazioni verso non residente, non stabilito o non identificato in Italia, i soggetti che si avvalgono del regime dei minimi o vantaggio e del regime forfettario.

Attenzione però, i soggetti esclusi sono esonerati solo dalla Emissione di fatture elettroniche e non dalla Ricezione.

Tempi di trasmissione

Per evitare effetti negativi per i ritardi nell’adeguamento dei sistemi informatici, è stato stabilito un periodo di transizione per il primo semestre 2019.
In questo periodo si prevede la non applicazione delle sanzioni previste dall’articolo 6 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

Dal 1 luglio 2019, l’art. 11 del DL 119/2018, modificato con l’inserimento della lettera g-bis) dell’art. 21 del D.P.R. 633/1972, stabilisce che la fattura potrà essere emessa entro 10 giorni dal momento di effettuazione dell’operazione. In questo caso va indicata sulla fattura la data di effettuazione poiché è diversa da quella di emissione della fattura. Dobbiamo anche dire, che la data di effettuazione può essere anche quella della consegna o spedizione, quindi pagamento a seconda della fattispecie.

Vantaggi del periodo transitorio

Le norme sopra citate consentono a chi è obbligato all’emissione della fattura elettronica di gestire in tempi adeguati, sia la fase transitoria che la successiva. In modo da poter gestire in modo adeguato il ciclo di emissione delle fatture attive e l’obbligo di trasmissione attraverso il Sistema di Interscambio dell’Agenzia delle Entrate.

Per ulteriori informazioni si rimanda al sito dell’Agenzia delle Entrate

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